LEGGE REGIONALE  90/87 - TITOLO 7: VIGILANZA E SANZIONI
LR 90/87 - indice

versione vigente a Novembre 2021




7)
VIGILANZA E SANZIONI


Art. 42.
Agenti di vigilanza.

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonche' dalle guardie giurate di cui ai successivi commi.

2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private.

3. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneita', rilasciato da un'apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione provinciale. - 3 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 138, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria, non sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, ovvero qualora al soggetto interessato sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale

4. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, e' composta:
1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da assessore provinciale competente che la presiede;
2) da un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
3) da un funzionario dell'amministrazione provinciale, ufficio pesca;
4) dal dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato. Funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale.
funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale.

5. Al fine della qualificazione delle aspiranti guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca di cui al comma 2, le amministrazioni provinciali organizzano corsi obbligatori di formazione per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per le guardie giurate già operanti nel territorio regionale. Per tali corsi le amministrazioni provinciali possono avvalersi delle associazioni di categoria del settore della pesca e delle associazioni piscatorie di cui all’articolo 45.

Art. 43.
Sanzioni amministrative.
  1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.
  2. L'ammontare are della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravita' dell'illecito, l'entita' dei danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'eta' del trasgressore, nonché l'eventuale recidiva, secondo il, disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
  3. Nel casi previsti dagli articoli 9 e 10, l'amministrazione provinciale competente in relazione alla residenza dei trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalita' di cui agli stessi articoli. - 3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 40, comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi. - 3 ter. Ai sensi dell’articolo 40, commi 6 e 7, della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):
    a) gli agenti di vigilanza di cui all’articolo 42 procedono all’immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;
    b) qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8
    3 quater. Ai sensi dell’articolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le violazioni di cui all’articolo 14 bis, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all’ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo articolo, per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
  4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge.
  5. I prodotti vivi della pesca oggetto della violazione contestata sul luogo ove e' avvenuta la cattura, saranno sequestrati e rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se dei caso, al taglio della lenza. Negli altri casi ed in caso di pesci morti, i prodotti della pesca oggetto della violazione saranno sequestrati e, quando possibile, devoluti in beneficenza, oppure destinati alla distribuzione.
  6. Chiunque rifiuta' di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza e' soggetto, oltreché alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente articolo 14, al ritiro della stessa per un periodo di un anno. In caso di reiterazione dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza e' elevato ad anni cinque.
  7. li pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non e' soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa presso l'amministrazione provinciale competente entro dieci giorni dalla data di richiesta di esibizione.
  8. Per le violazioni di disposizioni della presente legge il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista o se più favorevole al doppio del minimo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1991.

TABELLA 

Numero    Infrazione    Sanzione da euro a euro

    1. Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7)  60-600
    2. Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, c. 4) 100-600
    3. Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7) 150-900   
    4. Pesca con l’uso del guadino (art. 11, c. 10) 100-600 
    5. Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11)  50-300
    6. Pasturazione, uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche similari, uso di sangue (art. 11, commi 12 e 14)  50-300
    7. Abbandono di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13) 50-300
    8. Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, c. 1)150-900
    9. Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, c. 5)  30-200
    10. Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9)  150-900
    11. Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7)100-600
    12. Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10)  30-200
    13. Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14, c. 12)  50-300
    14. Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13) 150-900
    15. Gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16)  100-600
    16. Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18)   200-1.200
    17. Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 14, c. 20)  300-1.500
    18. Pesca in epoca di asciutta (art. 14, c. 23)  50-300
    19. Collocare reti o altri attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14, c. 24)   50-300
    20. Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1, lett. a) Vedi articolo 14bis, comma 3
    21. Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett. b)  Vedi articolo 14bis, comma 3
    22. Catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis, c. 1, lett. c)  Vedi articolo 14bis, comma 3
    23. Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. d)  1.000-6.000
    24. Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14 bis, c. 1, lett. e)  1.000-6.000
    25. Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. f)  1.000-6.000
    26. Raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2)  Vedi articolo 14bis, comma 3
    27. Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1)   500-3.000
    28. Inosservanza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 15  150-900
    29. Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (artt. 16, 17)  150-900
    30. Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall’amministrazione competente (art. 19, commi 2-4)  250-1.500
    31. Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, c. 5)  500-3.000
    32. Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art. 43, c. 6)  150-900
    33. Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario  100-600
    34. Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella 30-200



Art. 44.
Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione dei proventi regionali.
  1. Gli importi delle tasse e delle soprattasse per il rilascio delle licenze di pesca e per i rinnovi annuali sono stabiliti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni 
  2. Il n. 19 della tariffe allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. 
  3.  Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell'articolo 43 sono utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.
  4. La Regione trattiene al massimo il 35 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione o recupero degli ambienti lacuali e fluviali, per il finanziamento dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione nel campo idrobiologico svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l'istituto zooprofilattico od altri soggetti designati volta per volta a seconda delle esigenze dalla Giunta regionale su proposta della commissione regionale consultiva, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonchè per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota non inferiore al 5 per cento delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali e dei pescatori delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'art. 4.
  5. La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni provinciali, la restante quota delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero della lunghezza dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.
  6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una più efficace tutela dell'ittiofauna e, in base al numero delle licenze di categoria "B" rilevato in ogni provincia, una quota comunque non inferiore al 20 per cento da utilizzare per:
    a) una più diffusa educazione alieutica nelle scuole medie ed elementari da realizzarsi sulla base di programmi predisposti con la supervisione dell'Assessorato regionale all'ambiente, con la collaborazione dei provveditorati agli studi competenti dei comuni interessati della federazione dei pescatori sportivi e delle associazioni degli stessi;
    b) la sistemazione delle sponde di specchi e corsi d'acqua ad elevata pressione piscatoria, nell'ambito provinciale con l'istituzione di apposite zone organizzate anche per l'esercizio della pesca sportiva da parte dei non deambulanti;
    c) l'incentivazione e la realizzazione di un programma di manutenzione e pulizia periodiche delle sponde nei luoghi sopra indicati onde consentire una più ampia e migliore vivibilità dell'ambiente fluviale e lacustre che favorisca il pieno inserimento del pescatore sportivo nell'ambiente naturale di esercizio del suo sport 
  7. Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ogni anno all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate di rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.


Art. 45.
Associazioni piscatorie.

1. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con atto pubblico che perseguono finalita' relative alle attivita' dei pescatori nelle acque interne della Regione Lazio.
2. Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di due associazioni di pescatori riconosciute. Il riconoscimento viene dato con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4 e su conforme parere della commissione consiliare competente permanente.
3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di: a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi; b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale; c) collaborare con gli enti pubblici interessati alla materia per la realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.





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