versione
vigente a Novembre 2021
7) VIGILANZA
E
SANZIONI
Art.
42.
Agenti di vigilanza.
1. La
vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne
pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene
esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle
amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente
incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonche' dalle guardie
giurate di cui ai successivi commi.
2. I comuni, le associazioni
e chiunque ne abbia interesse possono
nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere
alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su
quelle private.
3. Le guardie giurate
addette a concorrere alla vigilanza in materia di
pesca devono conseguire un giudizio di idoneita', rilasciato da
un'apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione
provinciale. - 3 bis. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo
138, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
successive modifiche, il rilascio e il rinnovo della qualifica di
guardia giurata ittica volontaria, non sono preclusi nei confronti di
coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena
pecuniaria, ovvero qualora al soggetto interessato sia stata concessa
la riabilitazione ai sensi dellarticolo 178 del codice penale
4. La
commissione, nominata
con decreto del presidente della giunta
provinciale, e' composta:
1) dal presidente
dell'amministrazione provinciale o da assessore
provinciale competente che la presiede;
2) da un
funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca;
3) da un
funzionario dell'amministrazione provinciale, ufficio pesca;
4)
dal dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato.
Funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale.
funge da segretario un
dipendente dell'amministrazione provinciale.
5.
Al fine della qualificazione delle aspiranti guardie giurate addette a
concorrere alla vigilanza in materia di pesca di cui al comma 2, le
amministrazioni provinciali organizzano corsi obbligatori di formazione
per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per le
guardie giurate già operanti nel territorio regionale. Per tali corsi
le amministrazioni provinciali possono avvalersi delle associazioni di
categoria del settore della pesca e delle associazioni piscatorie di
cui allarticolo 45.
Art.
43.
Sanzioni amministrative.
- Per
la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le
sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti
e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.
- L'ammontare
are della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la
gravita' dell'illecito, l'entita' dei danno arrecato all'ittiofauna e
all'ambiente, l'eta' del trasgressore, nonché l'eventuale recidiva,
secondo il, disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
- Nel
casi previsti dagli articoli 9 e 10, l'amministrazione provinciale
competente in relazione alla residenza dei trasgressore, dispone la
sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalita' di cui
agli stessi articoli. - 3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui
allarticolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto
costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui allarticolo 40,
comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e,
ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di
pesca per tre mesi. - 3 ter. Ai sensi dellarticolo 40, commi 6 e 7,
della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui
allarticolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):
- a)
gli agenti di vigilanza di cui allarticolo 42 procedono allimmediata
confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e
attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e
dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se
utilizzati unicamente a tali fini;
- b) qualora le violazioni
siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di
sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il
periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della
sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8
- 3
quater. Ai sensi dellarticolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le
violazioni di cui allarticolo 14 bis, ferma restando lapplicazione
delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde allente
territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a
20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo
articolo, per il ristoro delle spese relative alladozione delle
necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è
raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
- Le reti e gli
attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro
cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al
pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge.
- I prodotti
vivi della pesca oggetto della violazione contestata sul luogo ove e'
avvenuta la cattura, saranno sequestrati e rimessi in acqua con cura,
slamati, provvedendo, se dei caso, al taglio della lenza. Negli altri
casi ed in caso di pesci morti, i prodotti della pesca oggetto della
violazione saranno sequestrati e, quando possibile, devoluti in
beneficenza, oppure destinati alla distribuzione.
- Chiunque
rifiuta' di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti
in servizio di vigilanza e' soggetto, oltreché alla sanzione prevista
nella tabella allegata al presente articolo 14, al ritiro della stessa
per un periodo di un anno. In caso di reiterazione dell'infrazione, il
periodo di ritiro della licenza e' elevato ad anni cinque.
- li
pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca
non e' soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della
stessa presso l'amministrazione provinciale competente entro dieci
giorni dalla data di richiesta di esibizione.
- Per
le violazioni di disposizioni della presente legge il trasgressore e
gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta
giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo
verbale di accertamento, al pagamento di una somma pari ad un terzo
dell'ammontare massimo della sanzione prevista o se più favorevole al
doppio del minimo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1991.
TABELLA
Numero
Infrazione Sanzione da euro a euro
- Pesca senza
licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7) 60-600
- Pesca con un
numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto
(art. 11, c. 4) 100-600
- Pesca
subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7) 150-900
- Pesca con
luso del guadino (art. 11, c. 10) 100-600
- Uso di esche
naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11) 50-300
- Pasturazione,
uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche similari, uso di
sangue (art. 11, commi 12 e 14) 50-300
- Abbandono
di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi
d'acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13) 50-300
- Pesca in epoca di divieto.
Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12,
c. 1)150-900
- Commercio delle uova in epoca
di divieto (art. 12, c. 5) 30-200
- Commercio e trasporto dei
prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9) 150-900
- Inosservanza
delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono
limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7)100-600
- Accesso agli argini
attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10) 30-200
- Collocare apparecchi da pesca
a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14,
c. 12)
50-300
- Esercizio della pesca
sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13) 150-900
- Gettare ed immettere nelle
acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16)
100-600
- Detenzione nelle vicinanze
delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18) 200-1.200
- Collocare reti o altri
apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo
(art. 14, c. 20) 300-1.500
- Pesca in epoca di asciutta
(art. 14, c. 23) 50-300
- Collocare reti o altri
attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14,
c. 24) 50-300
- Pescare,
detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della
crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1,
lett. a) Vedi
articolo 14bis, comma 3
- Stordire,
uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di
qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di
sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett.
b) Vedi
articolo 14bis, comma 3
- Catturare la fauna ittica
provocando lasciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis,
c. 1, lett. c) Vedi articolo 14bis, comma 3
- Utilizzare
reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di
pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (artt.
11; 14 bis, c. 1, lett. d) 1.000-6.000
- Utilizzare
attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è
consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14
bis, c. 1, lett. e) 1.000-6.000
- Utilizzare reti
e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o
dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti
(artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. f) 1.000-6.000
- Raccolta,
detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in
violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2) Vedi articolo 14bis, comma 3
- Estrazione o rimozione di
ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1) 500-3.000
- Inosservanza dei
provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dellart. 15
150-900
- Pesca commercio e trasporto
di pesce novello senza autorizzazione (artt. 16, 17) 150-900
- Operazioni di ripopolamento
non autorizzate dallamministrazione competente (art. 19, commi 2-4)
250-1.500
- Immissione abusiva di una
nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali
(art. 19, c. 5) 500-3.000
- Mancata esibizione della
licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art.
43, c. 6) 150-900
- Pesca
in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o
concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario,
possessore o concessionario 100-600
- Violazione di ogni altra
disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella
30-200
Art.
44.
Modifiche
della
tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione
dei proventi regionali.
- Gli importi delle tasse e delle
soprattasse per il rilascio delle licenze di pesca e per i rinnovi
annuali sono stabiliti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e
successive modificazioni ed integrazioni
- Il n. 19 della tariffe allegata alla legge regionale
2
maggio 1980,
n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
soppresso.
- Le
entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle
concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni
di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell'articolo 43 sono
utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli
scopi di cui alla presente legge.
- La Regione trattiene al massimo il 35 per cento di
dette entrate per attuare interventi di protezione o recupero degli
ambienti lacuali e fluviali, per il finanziamento dell'attività di
studio, ricerca e sperimentazione nel campo idrobiologico svolta
istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l'istituto
zooprofilattico od altri soggetti designati volta per volta a seconda
delle esigenze dalla Giunta regionale su proposta della commissione
regionale consultiva, per attuare interventi a favore dei pescatori
professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonchè per gli oneri di
carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La
Regione riserva una quota non inferiore al 5 per cento delle entrate ad
essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle
organizzazioni professionali e dei pescatori delle associazioni o
federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente
presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati
dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della
commissione consultiva regionale di cui all'art. 4.
- La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni
provinciali, la
restante quota delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo
conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero della
lunghezza dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori di ogni provincia
e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.
- Le amministrazioni provinciali utilizzano i
contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti
dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per
un'adeguata vigilanza ai fini di una più efficace tutela
dell'ittiofauna e, in base al numero delle licenze di categoria "B"
rilevato in ogni provincia, una quota comunque non inferiore al 20 per
cento da utilizzare per:
a) una più diffusa educazione alieutica nelle scuole medie ed
elementari da realizzarsi sulla base di programmi predisposti con la
supervisione dell'Assessorato regionale all'ambiente, con la
collaborazione dei provveditorati agli studi competenti dei comuni
interessati della federazione dei pescatori sportivi e delle
associazioni degli stessi;
b) la sistemazione delle sponde di specchi e corsi d'acqua ad elevata
pressione piscatoria, nell'ambito provinciale con l'istituzione di
apposite zone organizzate anche per l'esercizio della pesca sportiva da
parte dei non deambulanti;
c) l'incentivazione e la realizzazione di un programma di manutenzione
e pulizia periodiche delle sponde nei luoghi sopra indicati onde
consentire una più ampia e migliore vivibilità dell'ambiente fluviale e
lacustre che favorisca il pieno inserimento del pescatore sportivo
nell'ambiente naturale di esercizio del suo sport
- Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire
ogni
anno
all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una
relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate di
rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 12 della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68.
Art.
45.
Associazioni piscatorie.
1.
Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente
legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con
atto pubblico che perseguono finalita' relative alle attivita' dei
pescatori nelle acque interne della Regione Lazio.
2. Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di due
associazioni di pescatori riconosciute. Il riconoscimento viene dato
con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione
consultiva regionale di cui al precedente art. 4 e su conforme parere
della commissione consiliare competente permanente.
3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di: a) organizzare i
pescatori e tutelare i loro interessi; b) promuovere e diffondere tra i
pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di
difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale; c) collaborare con
gli enti pubblici interessati alla materia per la
realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.
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