LEGGE REGIONALE  90/87 - TITOLO 5: GARE DI PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA
LR 90/87 - indice

versione vigente a Novembre 2021


5) GARE DI PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA

Art. 30. 
Manifestazione e gare di pesca sportiva. 

1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare. 

2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti determinati con le modalita' di cui al precedente comma devono presentare al presidente della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifestazione. 

3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l'autorizzazione indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non puo' essere superiore a giorni tre. L'autorizzazione deve altresi' indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli organizzatori. 

4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori. 

5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonche' della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.

6. E' vietata comunque, la reimmissione nel corso d'acqua del pesce pescato durante la gara.

7. Le amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d'intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gare permanenti. In tali acque e' esclusa la pesca con l'uso della bilancia e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente articolo 28, recandi la scritta "Regione Lazio - Acque di bonifica - campo di gara permanente - Pesca consentita a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - articolo 30".

Art. 31.
Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture.

1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture, esistenti all'interno di aree di proprieta' privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale competente per territorio, non e soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni seguenti:

a) il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca;
b) e' vietato l'esercizio della pesca sportiva con natanti trainati da motore, l'uso del motore e' consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca;
c) e' vietato l'uso e la detenzione della dinamite o di altre materie esplodenti e l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14;
d) e' vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidare le acque stesse e a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
e) e' vietato il commercio degli animali cosi storditi ed uccisi; f) il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal precedente articolo 12.

2. Per l'iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, puo' imporre prescrizioni dirette ad impedire la possibilita' del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicolture.

3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con le acque pubbliche l'esercizio della pesca non e' soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Art. 32.
Commercio e trasporto dei prodotti ittici.
1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31, nei periodi di divieto di cui al precedente articolo 11 e' necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione
e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario.