LEGGE REGIONALE  90/87 - TITOLO 3: GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE - NOVELLAME - RIPOPOLAMENTI ITTICI
LR 90/87 - indice
versione vigente a Novembre 2021


3) GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE - NOVELLAME - RIPOPOLAMENTI ITTICI

Art. 15.
Gestione e tutela delle acque.
1. L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle localita' di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le localita' di frega dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica. 

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, puo' vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche. 

3. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne:

a) puo' vietare l'esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate localita' e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico; 
b) puo' istituire e zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, puo' essere autorizzato l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti; 
c) puo' stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosita';
d) puo', previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente articolo 14 in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, purche' il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla risalita del pesce. 

4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connessa con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o piu' specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantita', di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o piu' specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie. 5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente interessate, o su proposta di queste. 6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione provinciale interessata.

Art. 16.
Pesca del pesce novello.

1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e 1e norme che ne regolano la cattura.

3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla. 

4. La pesca del pesce novello e' consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.

5. Presso le amministrazioni provinciali interessate e' istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.

6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione; b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo. 

7. L'iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma e' disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'amministrazione provinciale competente e dello stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente e' rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione. 

8. La pesca del pesce novello e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge.

9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalita' della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le localita' di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca.

10. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo ŤAť.

11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale.

12. Nell'autorizzazione devono essere precisati: 

a) il periodo di validita' (non superiore a mesi sei); 
b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello;
c) i luoghi di pesca e di deposito; 
d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca; 
e) le modalita' di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso. 

13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresi' previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
14. E' istituito presso l'ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.



Art. 17.
Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura.

1. Di ciascuna compravendita di novellame dovra' essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovra' essere inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione provinciale, la seconda parte dovra' essere inviata dall'acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dell'acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verra' redatto ed inviato all'amministrazione provinciale a cura del titolare stesso. 

2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti la provenienza, la qualita', il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.


Art. 18.
Deroghe all'esercizio della pesca.

1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non e' soggetto ai divieti previsti dalla presente legge durante l'esercizio delle proprie funzioni purche' munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, puo' consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per l'esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta provinciale competente per territorio. 

3. L'esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente articolo 12 puo' essere autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.

Art. 19.
Ripopolamenti ittici.

1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente delle giunta provinciale competente. 

3. Di ciascuna semina e' data tempestiva comunicazione all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca. 

4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione provinciale competente per territorio. 

5. L'immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. 

6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite. 

7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sara' fatto divieto di qualsiasi attivita' di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosita'.



Art. 20.
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua.

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

Art. 21.
Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della fauna ittica.

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce. 

2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica. 

3. Gli Organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario. 

4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.



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